Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'art. 3 si presumono effettuate nello Stato, salvo prova contraria, anche quando sono rese da
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Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nello Stato quando sono utilizzate nel territorio doganale e si presumono ivi utilizzate, salvo
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Si considerano effettuate nello Stato le cessioni che hanno per oggetto beni immobili ivi esistenti e quelle che hanno per oggetto beni mobili
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Si considerano residenti nello Stato i soggetti che vi hanno la residenza, il domicilio o una stabile organizzazione.
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Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono soggette all'imposta se ed in quanto effettuate nello Stato.
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Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui ai successivi articoli 8 e 9.
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Le cessioni di beni destinati ad essere esportati dal cessionario nello stato originario non sono soggette all'imposta a condizione che
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fattura per tutte le operazioni effettuate fra le stesse parti nello stesso giorno o nel corso della stessa settimana.
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effettuazione dell'operazione, determinata a norma dell'art. 6, o dall'ultimo giorno della settimana per le operazioni fatturate settimanalmente; nello
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. Per i soggetti non residenti nello Stato è competente l'ufficio provinciale di Roma.
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all'estero ed alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3 rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, è dovuta
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qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei poteri indicati nello art. 51; 3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal
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destinati alla rivendita nello stato originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.
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ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, e
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vi è eventualmente incorporata; 2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello stato originario e per i passaggi dei
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dall'inventario risultano esistenti nello stato originario; b) le quantità di beni trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, con la
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detrazione prevista nello art. 19, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente a norma dell'art. 25, distinto secondo